La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Con riferimento all’Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:
- tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni, rimane invece facoltativa la formazione per i colloboratori famigliari;
- tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);
- è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;
- in base al livello di rischio dell’azienda la durata minima complessiva del corso è di:
- AZIENDE A BASSO RISCHIO (Uffici, servizi, commercio, bar, ristoranti, artigianato): 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica
- AZIENDE A MEDIO RISCHIO (Agricolture, pesca, trasporti, magazzinaggio, pubblica amministrazione): 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica
- AZIENDE AD ALTO RISCHIO (Costruzioni, Industria alimentare, tessile, Legno, Manufatturiero, Rifiuti, Chimica, Sanità, Servizi residenziali): 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica
- Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.
- Per i lavoratori già in possesso della formazione di cui all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, è previsto l'aggiornamento obbligatorio di 6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio.
